Art. 17.
(Incentivi fiscali).

      1. Nei primi cinque anni di attuazione della presente legge, in via di sperimentazione, al fine di favorire l'affluenza di capitali privati investiti nella produzione cinematografica nazionale, per la realizzazione di opere cinematografiche è previsto un sistema di incentivazione fiscale ai sensi dei commi 2 e 3.
      2. I contribuenti persone giuridiche che investono propri capitali in attività di produzione audiovisiva possono dedurre, in sede di dichiarazione dei redditi, le somme investite quando l'investimento è avvenuto:

          a) per le imprese del settore cinematografico, in modo diretto, attraverso il finanziamento del singolo prodotto;

          b) per tutti i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), in modo indiretto attraverso l'acquisizione di quote di fondi di investimento cinematografico.

      3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si considerano investimenti le somme investite in quote di prodotto o in diritti di utilizzazione che sono effettuati prima dell'inizio della produzione.